PRESIDENTE
Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 132 del 2003. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 del citato decreto entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione. Cura i rapporti istituzionali e promuove iniziative finalizzate a rafforzare la presenza dell'Istituto nel territorio e ad acquisire risorse per le sue attività. Emana i Regolamenti dell'Istituto. Costituisce con proprio provvedimento il Collegio dei Revisori.


DIRETTORE
Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti ai termini dalla legge e dallo Statuto.
Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dallo Statuto, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione. In particolare:
  • delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione;
  • definisce la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
  • approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  • definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
  • costituisce, con propria deliberazione il Nucleo di valutazione;
  • vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.


CONSIGLIO ACCADEMICO
Il Consiglio Accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  • docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
  • due studenti designati dalla consulta degli studenti.

Il consiglio accademico:
  1. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  2. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  3. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  4. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
  5. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti.


COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.


NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione, costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è composto da tre membri aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  1. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  2. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  3. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla precedente lettera b). L'Istituto assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.


COLLEGIO DEI PROFESSORI
Il collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo Statuto dell'istituzione.


CONSULTA DEGLI STUDENTI
La consulta degli studenti è composta da studenti eletti nel numero previsto dallo Statuto del Conservatorio. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.


DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ancorché non ricompreso tra gli organi della Istituzione in senso tecnico, la descrizione della struttura istituzionale va completata, per il rilevante ruolo attribuitole, con la figura del Direttore Amministrativo. Questi infatti è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della Istituzione.
Non a caso l'art. 13 del D.P.R. n. 132/2003 prevede che l'incarico di direttore amministrativo possa essere attribuito anche a personale dirigenziale secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In via ordinaria l'incarico è attribuito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad un dipendente della Istituzione ovvero di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.